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CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL DELITTO DI GENOCIDIO Articolo I Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace...

CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL DELITTO DI GENOCIDIO

Articolo I
Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Articolo II
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua
distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Pictures source and copyright: AP PHOTO/ Getty Images /fars / Reuters

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